CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LOANO
Regolamento Sezionale
Art.1 - COSTITUZIONE, FINALITA’ E MEZZI
1.1 La Sezione di Loano del Club Alpino Italiano fondata nel quadro degli scopi generali del C.A.I., più particolarmente si ripropone di promuovere lo studio, la conoscenza, la frequentazione la salvaguardia delle montagne poste nella propria sfera d’azione e d’influenza.
1.2 Per il raggiungimento di dette finalità la Sezione provvede:
- a) alla cura della Sede Sociale;
- b) all’ordinamento ed informatizzazione della biblioteca sezionale;
- c) alla realizzazione di un archivio fotografico;
- d) alla costituzione e manutenzione di una dotazione di materiale tecnico utile allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e) ad organizzare escursioni sociali durante tutto l’arco dell’anno ed a favorire quelle individuali;
- f) a costruire e tenere in efficienza rifugi, sentieri e ogni altra opera alpina;
- g) a curare anche in associazione con altre sezioni, la pubblicazione e la diffusione delle attività svolte ;
- h) a promuovere iniziative scientifiche, culturali, artistiche, divulgative e di solidarietà sociale;
- i) a perseguire quant’altro menzionato nell’Art.I.I.1 del Regolamento Generale.
Art.2 - ANNO SOCIALE
- L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art.3 - SOCI
3.1 Categorie di Soci.
Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
- a) Sono Soci Benemeriti coloro che si iscrivono alla Sezione e versano alla stessa un notevole contributo;
- b) sono Soci ordinari le persone fisiche maggiorenni;
- c) sono Soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del Socio ordinario, con esso conviventi, maggiorenni;
- d) sono Soci giovani i minori di 18 anni.
3.2 Iscrizione.
Chi intende iscriversi alla sezione deve presentare domanda, su apposito modulo, al consiglio direttivo della sezione, e corrispondere la quota di ammissione e la quota annuale prevista. Se minore è necessaria la firma di chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo decide sull’accettazione.
3.2.1 Con l’iscrizione il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché quelle stabilite dagli organi sociali.
3.2.2 L’ammissione, in qualunque periodo dell’anno venga accordata, ha effetto dal
1 gennaio, nel caso di domanda accolta nell’ultimo trimestre avrà effetto per l’anno successivo, salvo richiesta contraria del socio.
3.3 Trasferimento.
Il Socio è libero di iscriversi presso qualunque sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata subito alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
3.4 Diritti dei Soci.
3.4.1 Il Socio ordinario, famigliare e giovane ha diritto:
- a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano secondo le norme previste dal regolamento generale rifugi;
- b) ad usufruire delle strutture ricettive di associazioni alpinistiche italiane ed estere con le quali esista un trattamento di reciprocità;
- c) ad accedere liberamente alla sede sezionale nei giorni di apertura, questo vale anche per il Socio di altra sezione;
- d) ad usufruire di polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano;
- e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della sede sezionale, secondo quanto stabilito;
- f) a partecipare a scuole, a corsi, manifestazioni didattiche e tecnicoculturali organizzate dalla sezione, a norma dei relativi ordinamenti;
- g) a ricevere le pubblicazioni sociali, i Soci in regola con l’iscrizione ricevono le pubblicazioni edite nei primi tre mesi dell’anno sociale seguente;
- h) ad esercitare, purché maggiorenne, il diritto di voto nelle assemblee della sezione, di esercitarvi l’elettorato sia attivo che passivo, nonché di assumere incarichi nella Sezione secondo l’ordinamento in vigore;
3.4.2 I Soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
3.4.3 Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
3.5 Dimissioni.
Il Socio della Sezione può dimettersi in qualunque momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Sezione, le dimissioni sono irrevocabili con effetto immediato e non danno diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.
3.6 Morosita’ del Socio.
Il Socio è considerato moroso se alla data del 31 marzo di ogni anno sociale non ha rinnovato la propria adesione versando la quota associativa; la morosità è accertata dal Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative arretrate alla sezione a cui si era iscritti. Il Socio di cui è stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
Art.4 - SEZIONE
4.1 Stato giuridico della Sezione.
La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
4.2 Denominazione della Sezione.
La Sezione è denominata: Club Alpino Italiano – Sezione di Loano.
4.3 Scioglimento della Sezione.
4.3.1 In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Consiglio nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
- Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in
consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
4.4Costituzione di Sottosezione.
La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
4.5 Scioglimento di Sottosezione.
4.5.1 In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto
il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio.
- Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano
immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
4.6 Organi della Sezione.
4.6.1 L’ordinamento prevede quali organi della Sezione i seguenti:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente della Sezione
- Il Collegio dei revisori dei conti
4.6.2 Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.
Art.5 - ASSEMBLEA DEI SOCI
5.1 L’Assemblea è l’organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti.
5.2 Viene convocata in seduta ordinaria due volte l’anno; una nel mese di ottobre per approvare il bilancio preventivo e le quote sociali per l’anno seguente e una entro il 31 marzo per approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
5.3 Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, oppure dal Collegio dei revisori dei conti, dal Comitato direttivo centrale o dal Comitato direttivo regionale o almeno da un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
5.4 La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo, tramite avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai Soci almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione, da affiggersi nella Sede e nella bacheca sociale e quando possibile tramite le pubblicazioni sociali.
5.5 L’Assemblea è valida in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz’ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
5.6 L’Assemblea nomina ogni volta il proprio Presidente, il quale nominerà il Segretario e nel caso sia necessario due Scrutatori. Questi ultimi scelti tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.
5.7 Sono ammessi all’Assemblea tutti gli argomenti inseriti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. Qualora non si esaurisca l’ordine del giorno, l’Assemblea stessa decide una nuova data di convocazione non più tardi di 8 giorni, l’avviso di questa convocazione verrà esposto in Sede e nella bacheca sociale.
5.8 Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, secondo la decisione assunta dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
5.9 Gli scrutini vengono effettuati prima dello scioglimento dell’Assemblea, quando ciò non fosse possibile, dovrà essere fissata una seduta pubblica presso la Sede sociale.
5.10 Tutti i Soci sono tenuti al rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci.
5.11 Il verbale dell’Assemblea viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori nel caso di scrutini.
Art.6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
6.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione; è composto da dieci componenti, più il Presidente.
6.2 Il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo durante la prima convocazione del Consiglio stesso.
6.3 Il Segretario ed il Tesoriere saranno scelti tra i componenti del Consiglio oppure tra i Soci della Sezione secondo la competenza.
6.4 Propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; redige, raccoglie e riordina le modifiche dell’ordinamento della Sezione.
6.5 Da attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
6.6 Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione.
6.7 Delibera la costituzione di nuove Sottosezioni.
6.8 Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica quei componenti che siano risultati assenti ingiustificati per tre convocazioni successive.
6.9 In sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari verranno chiamati i primi non eletti nelle ultime votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
6.10 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta da parte di tre membri, in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo casi di emergenza.
6.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
6.12 Le riunioni del Consiglio Direttivo in caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente sono presiedute dal Consigliere con la maggiore anzianità d’iscrizione.
6.13 Durante le votazioni in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6.14 Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.
Art.7 - PRESIDENTE DELLA SEZIONE
7.1 Rappresenta legalmente la Sezione, ha poteri di rappresentanza che può delegare, ha la firma sociale.
7.2 Convoca le sedute dell’Assemblea dei Soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
7.3 Presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal rendiconto economico dell’esercizio della Sezione.
7.4 Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7.5 Il candidato alla carica di Presidente sezionale al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve aver anzianità d’iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
7.6 Ha congiuntamente al Tesoriere la firma disgiunta sul conto corrente bancario intestato alla Sezione.
Art.8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SEZIONE
8.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti.
8.2 Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione, ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’Assemblea dei Soci.
8.3 Il Collegio dei Revisori dei conti assiste all’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.
Art.9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA SEZIONE
9.1 Nel caso la Sezione istituisca un proprio Collegio di Probiviri, quest’ultimo non sarà organo giudicante ma svolgerà funzioni di conciliazione all’interno della Sezione.
Art.10 - CARICHE SOCIALI
10.1 Voto.
10.1.1 Ha diritto di voto ogni Socio maggiorenne.
10.1.2 Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
10.1.3 Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
10.1.4 Durante l’Assemblea ordinaria di fine anno dell’ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo, sarà rivolto un invito ai Soci che intendano presentare la propria candidatura a ricoprire cariche sociali a comunicare la propria intenzione al Segretario o a chi ne fa le veci entro il 31 dicembre.
10.1.5 Il Segretario provvederà, dopo aver verificato l’eleggibilità, a stilare un lista di almeno 15 nominativi in ordine alfabetico per la formazione del Consiglio Direttivo, ed una lista di 5 nominativi per la formazione del Collegio dei Revisori dei conti. Nella scheda elettorale alla fine della lista dei candidati verranno lasciati almeno 5 spazi liberi per votare Soci non candidati.
10.1.6 Le schede riportanti più di otto preferenze saranno considerate nulle.
10.1.7 Si intendono eletti i candidati che riportino il maggiore numero di voti.
10.1.8 A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione.
10.1.9 Se non pervengono al Segretario un numero sufficiente di candidature, all’inizio dell’Assemblea, il Presidente inviterà i presenti a candidarsi per raggiungere il numero necessario di candidati. Se questo non viene raggiunto, il Presidente dell’Assemblea fissa d’ufficio la data della nuova Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni. Se in questa ulteriore Assemblea, dopo ripetuti inviti, non si raggiungono le 15 candidature il Presidente Sezionale richiederà l’intervento di un Commissario inviato dalla Sede Centrale.
10.2 Gratuità delle cariche.
10.2.1 Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito.
10.2.2 La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di incarico.
10.3 Durata delle cariche.
10.3.1 Gli eletti a cariche sociali durano in carica non più di tre anni. La rielezione è sempre possibile, ad eccezione del Presidente, che è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Art.11 - Delegati sezionali
11.1 I Delegati sezionali rappresentano, insieme al Presidente, la Sezione all’Assemblea dei Delegati e in tutte le occasioni in cui è richiesta la loro presenza.
11.2 I Delegati sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo.
11.3 La nomina non è incompatibile con altre cariche sociali.
Art.12 - Commissioni
12.1 All’interno della Sezione possono essere costituite varie Commissioni con competenza tecnica nei vari campi d’interesse della Sezione.
12.2 Il Consiglio Direttivo avrà il compito di nominare tra i Consiglieri, o tra i Soci, un referente partecipante alle attività della Commissione.
12.3 Periodicamente una relazione sull’attività delle varie Commissioni verrà presentata, al Consiglio Direttivo, dal referente.
Art.13 - Modifiche al Regolamento sezionale
13.1 Le modifiche al presente Regolamento sezionale devono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci.
13.2 Per la modifica del Regolamento sezionale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.
Art.14 - Disposizioni generali
14.1 I locali della Sede Sociale non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi senza previo consenso del Consiglio Direttivo o nei casi d’urgenza del Presidente sezionale, né vi si possono svolgere attività che contrastino con le finalità del sodalizio.
14.2 Non sono ammesse iniziative personali svolte in nome e/o per conto della Sezione con l’utilizzo del nome e dello stemma sociale, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
14.3 Non sono ammesse iniziative o attività in palese concorrenza con quelle programmate a livello sezionale, intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa.
14.4 Adeguamento all’ordinamento.
14.4.1 L’adeguamento dell’ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E’ adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
14.5 Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente Regolamento sezionale si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale.
Art.15 - Disposizioni transitorie
15.1 Il presente Regolamento Sezionale entra in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci e la ratifica da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo. Il Consiglio Direttivo sezionale è autorizzato ad apportare le eventuali modifiche che siano richieste dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo in fase di ratifica.
Modificato e approvato dal Consiglio Direttivo il 02 Novembre '05
Modificato e approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 novembre ’05
Il Segretario Il Presidente
Ferrari Angelo Gotti Renato
Modificato dal Consiglio Direttivo il 4 aprile 2007, secondo le indicazioni proposte dal Comitato centrale di indirizzo e controllo, nella sua riunione del 3 febbraio 2007.
Il Segretario Il Presidente
Moreno Franco Sansone Emilio